Statuto della Regione Siciliana

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STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA

APPROVATO CON R.D.L. 15 MAGGIO 1946, N.455

Centro Studi Storico-Sociali Siciliani        

ASSEMBLEA REGIONALE

PRESIDENTE E GIUNTA REGIONALE

FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE

ORGANI GIURISDIZIONALI

POLIZIA

PATRIMONIO E FINANZE

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

REGIO DECRETO 15.5.1946 N° 455 : Approvazione dello Statuto della Regione Sicilia(na)

CONVERSIONE IN LEGGE COSTITUZIONALE dello Statuto della Regione Sicilia(na) - 26 febbraio 1948 - Legge costituzionale n° 2

 

ART. 1

La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l' unità politica dello Stato italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.

La città di Palermo è il capoluogo della Regione.

 

Titolo I

ORGANI DELLA REGIONE

 

ART. 2

Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente regionale. Il Presidente regionale e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

 

Sezione I

Assemblea Regionale

 

ART. 3

L' Assemblea regionale è costituita di novanta Deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall' Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche. 

I Deputati rappresentano l'intera Regione e cessano di diritto dalla carica allo spirare del termine di quattro anni.

La nuova Assemblea è convocata dal Presidente regionale entro tre mesi dalla detta scadenza.

(Così modificato dalla legge costituzionale 12 aprile 1989, n° 3)

 

ART. 4

L' Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, i due Vice Presidenti, i Segretari dell' Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l' esercizio delle funzioni spettanti all' Assemblea regionale.

 

ART. 5

I Deputati, prima di essere ammessi all' esercizio delle loro funzioni, prestano nella Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell' Italia e della Regione.

 

ART. 6

I Deputati non sono sindacabili per i voti dati nell' Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell' esercizio della loro funzione.

 

ART. 7

I Deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all' Assemblea.

 

ART. 8

Il Commissario dello Stato di cui all' art. 27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento della Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto. 

Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato.

L' ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative. 

Tale Commissione indìce le nuove elezioni per l' Assemblea regionale nel termine di tre mesi.

(V.D.P.R. 5 agosto 1961, n° 784)

 

Sezione II

Presidente regionale e Giunta regionale

 

ART. 9

Il Presidente regionale e gli Assessori sono eletti dall' Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno a maggioranza assoluta di voti segreti dei Deputati. 

La Giunta regionale è composta dal Presidente regionale e dagli Assessori. Questi sono preposti dal Presidente regionale ai singoli rami dell' Amministrazione.

 

ART. 10

Il Presidente regionale, in caso di sua assenza od impedimento, è sostituito dall' Assessore da lui designato. 

Nel caso di dimissioni, incapacità o morte del Presidente regionale, il Presidente dell' Assemblea convocherà entro quindici giorni l' Assemblea per l' elezione del nuovo Presidente regionale.

 

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Titolo II

FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI

 

Sezione I

Funzioni dell' Assemblea regionale

 

ART. 11

L' Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale, o di almeno venti Deputati.

 

ART. 12

L' iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai Deputati regionali.

I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell' Assemblea regionale con la partecipazione della Rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali. 

I regolamenti per l' esecuzione delle leggi formate dall' Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

 

ART. 13

Le leggi approvate dall' Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti, se mancanti della firma del Presidente regionale e degli Assessori competenti per materia.

Sono promulgati dal Presidente regionale decorsi i termini di cui all' art. 29, comma 2° e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione. 

Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione, compresa nella singola legge o nel singolo regolamento. 

 

ART. 14*

L' assemblea, nell' ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie: 

a) agricoltura e foreste;

b) bonifica;

c) usi civili;

d) industria e commercio

e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;

f) urbanistica;

g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;

h) miniere, cave, torbiere, saline;

i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;

l) pesca e caccia;

m) pubblica beneficienza ed opere pie;

n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;

o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;

p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;

q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;

r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;

s) espropriazione per pubblica utilità.

 

ART. 15*

Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell' ambito della Regione siciliana.

L' ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l' esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

 

ART. 16

L' ordinamento amministrativo di cui all' articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principi stabiliti dal presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale.

 

ART. 17

Entro i limiti dei princìpi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l' Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all' organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

a) comunicazione e trasporti regionali di qualsiasi genere;

b) igiene e sanità pubblica;

c) assistenza sanitaria;

d) istruzione media e universitaria;

e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;

f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato

g) annona;

h) assunzione di pubblici servizi;

i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

 

ART. 18

L' Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.

 

ART. 19

L' Assemblea regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale. L' esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

All' approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

 

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Sezione II

Funzioni del Presidente e della Giunta regionale

 

ART. 20

Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli artt. 12 e 13 comma 1 e 2; 19 comma 1; svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli artt. 14, 15 e 17 svolgono una attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all' Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

 

ART. 21*

Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.

Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per l' esplicazione di singole funzioni statali.

Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri, con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

 

ART. 22*

La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.

 

Titolo III

ORGANI GIURISDIZIONALI

 

ART. 23

Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.

Le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti svolgerammo altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.

I magistrati della Corte dei Conti sono nominati, di accordo, dal Governo dello Stato e della Regione.

I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria, contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente regionale, sentite le sezioni regionali del Consiglio di Stato.

 

ART. 24

E' istituita in Roma un' Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale, nominati in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.

Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.

L' onere finanziario riguardante l' Alta Corte è ripartito equamente fra lo Stato e la Regione.

 

ART. 25

L' Alta Corte giudica sulla costituzionalità:

a) delle leggi emanate dall’Assemblea regionale;

b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente Statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.

 

ART. 26

L' Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell' esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall' Assemblea regionale.

(Dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale - sentenza n.6 del 1970)

 

ART. 27

Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l' Alta Corte i giudizi di cui agli artt. 25 e 26, e, in questo ultimo caso, anche in mancanza di accusa da parte dell' Assemblea Regionale.

 

ART. 28

Le leggi dell' Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall' approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l' Alta Corte.

 

ART. 29

L' Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni della ricevuta delle medesime.

Decorsi otto giorni, senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia dell' impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dall' impugnazione senza che al Presidente regionale sia pervenuta da parte dell' Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella "Gazzetta Ufficiale della Regione".

 

ART. 30

Il Presidente regionale, anche su voto dell' Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all' art. 27, possono impugnare per incostituzionalità davanti all' Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

 

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Titolo IV

POLIZIA

 

ART. 31*

Al mantenimento dell' ordine pubblico provvede il Presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l' impiego e l' utilizzazione, dal governo regionale. Il Presidente della regione può chiedere l' impiego delle forze armate dello Stato.

Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale, congiuntamente al Presidente dell' Assemblea, e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l' interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo Centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell' Isola dei funzionari di polizia.

Il governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.

 

Titolo V

PATRIMONIO E FINANZE

 

ART. 32*

I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

 

ART. 33*

Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell' articolo precedente.

Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione:

-- le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione

-- le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo;

-- le cose d' interesse storico, archeologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale;

-- gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

 

ART. 34*

I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

 

ART. 35*

Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta, all' epoca del pagamento.

 

ART. 36*

Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima

Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto.

 

ART. 37*

Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori dal territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell' accertamento dei redditi viene determinata la quota di reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

L' imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

 

ART. 38*

Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell' esecuzione di lavori pubblici.

Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale.

Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

 

ART. 39*

Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.

Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.

 

ART. 40*

Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

E' però istituita presso il Banco di Sicilia, finché permane il regime vincolistico sulle valute, una camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

 

ART. 41

Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

ART. 42

L' Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell' Assemblea regionale, che avrà luogo a cura del Governo dello Stato, entro tre mesi dalla approvazione del presente Statuto, in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato.

Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono però determinate in numero di nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il numero dei Deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.

 

ART. 43

Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall' Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonché le norme per l' attuazione del presente Statuto.

Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946, n°1333.


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REGIO DECRETO LEGISLATIVO

15 MAGGIO 1946 N° 455

APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA

 

UMBERTO II RE D’ITALIA

 

Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n.98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

 

Articolo unico.

E' approvato, nel testo allegato, firmato, d' ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, lo Statuto della Regione siciliana.

Lo Statuto predetto sarà sottoposto all' Assemblea Costituente, per essere coordinato con la nuova Costituzione dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 Maggio 1946.

UMBERTO

DE GASPERI - NENNI - CIANCA - ROMITA - TOGLITTI - SCOCCIMARRO - CORBINO - BROSIO - DE COURTEN - CEVOLOTTO - MOLE’ - CATTANI - GULLO - LOMBARDI - SCELBA - GRONCHI - BARBARESCHI - BRACCI - GASPAROTTO.

 

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI. Registrato con riserva alla Corte dei Conti, addì 9 giugno 1946. Atti del Governo, registro n° 10, foglio n° 224 - Frasca .

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LEGGE COSTITUZIONALE

26 FEBBRAIO 1948 N° 2

CONVERSIONE IN LEGGE COSTITUZIONALE DELLO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il primo comma della XVII disposizione transitoria e l' art. 116 della Costituzione:

PROMULGA

la seguente legge costituzionale, approvata dall' Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948:

ART.1

Lo Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455, fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell' art. 116 della Costituzione.

Ferma restando la procedura di revisione preveduta dalla Costituzione, le modifiche ritenute necessarie dallo Stato o dalla Regione saranno, non oltre due anni dalla entrata in vigore della presente legge, approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria, udita l' Assemblea regionale della Sicilia.

ART.2

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1948.

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI (Gazzetta Ufficiale della R.I. n.58 del 9 marzo 1948).

Convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, 2


L'Opinione del Magistrato sulla inattuazione dello Statuto della Regione Siciliana

Art. 14 - L'aggressione "continuata" alla potestà normativa della Regione -

La legislazione esclusiva riservata alla Regione per le 27 materie elencata all'art. 14 è da gran tempo avviata a naufragare nel principio dell'unità della legislazione; e questo principio altro non è se non la restaurazione di quella politica legislativa "unitaria" adottata dall'invasione garibaldina e da quel peggior sistema centralizzatore che ne seguì fino al 1943.


Art. 15 - Il destino inflitto all'art. 15 -

Lo stesso destino è riservato al diritto della Sicilia alla propria riforma degli Enti Locali, da quando una giusta decisione dell'Alta Corte dichiarò costituzionalmente illegittima, e dunque nulla, la legge regionale 24 febbraio 1951.


Artt. 21-22 - La beffa degli artt. 21 e 22 -

Il terzo comma dell'art. 21 attribuisce al Capo dell'amministrazione regionale il diritto di partecipare al Consiglio dei Ministri "col rango di Ministro" e "con voto deliberativo" quando si discutono materie che interessano la Regione. E se da un canto è vero che ignoriamo il conto delle rare occasioni in cui il Capo del governo italiano ha ottemperato a quest'obbligo, pur rifiutandoci di riportare le amare e umilianti confessioni che ci fece in proposito il più illustre ex presidente della Regione, è certo tuttavia dall'altro, come dichiarò il Capo del governo regionale Francesco Coniglio nelle sue Comunicazioni all'ARS del 22 febbraio 1965, che il presidente della Regione, non solo è stato sporadicamente invitato in quelle circostanze, ma si è visto negato perfino il diritto di partecipare al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno. .. Egli è stato tenuto quasi costantemente all'oscuro di decisioni che investivano gl'interessi primari della Sicilia, come quando si trattò del varo del disegno di legge per l'istituzione dell'ENEL. (Cfr. ARS, Resoconti Parlamentari V legislatura, CCVII Seduta, 22 febbraio 1965, pagg. 394-395


Art. 31 -

In funzionale e stretta correlazione con l'art. 15 dobbiamo aggiungere il corollario dell'art. 31. La norma riportata ci pone di fronte ad un conferimento istituzionale costituzionalmente pattuito, e fatto dallo Statuto al Presidente della Regione perché eserciti tutti i poteri in materia di ordine pubblico nell'Isola. Questi poteri non sono a lui delegati dal Ministro degli Interni, ma gli appartengono per diritto statutario e non gli possono essere sottratti, in nessun caso, dal ministro. E da quanto precede, risulta essere notevole il valore autonomistico dell'art.31, il quale ha lo scopo d'impedire che, con la scusa dell'ordine pubblico, il Ministro degli Interni, attraverso i prefetti ed i questori, possa violare nell'Isola la libertà dei cittadini e l'autonomia.
L'art. 19 della legge comunale e provinciale di cui al R.D. 3-3-1934 n. 383 e succ. mod. dà quasi la definizione del prefetto e ne stabilisce le competenze. Tale norma dispone testualmente che il prefetto rappresenta il potere esecutivo nella provincia e nel suo penultimo comma aggiunge anche: il prefetto tutela l'ordine pubblico e sovrintende alla pubblica sicurezza, dispone della forza pubblica e può richiedere l'impiego di altre forze armate. Tali disposizioni sono valide per la restante parte del territorio italiano, ma non per la Sicilia. Infatti l'art. 31 dello Statuto oltre a stabilire che il Presidente è capo del Governo regionale e rappresenta la Regione, stabilisce testualmente anche che egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per l'esplicazione di singole funzioni.


Art. 32-33 -Lo scempio del demanio regionale per basi atomiche americane e servitù militari -


Art. 34 -


Art. 35 -


Art. 36 -

Dal 12 aprile 1948 i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione sono regolati ancora in gran parte da norme provvisorie. Già nel 1965 lo stesso presidente Coniglio rilevava che il protrarsi del regime provvisorio da quasi diciassette anni circa, oltre ogni limite di tempo previsto e prevedibile, aveva determinato gravissime limitazioni alla potestà tributaria della Regione,...in atto non solo...subordinata al rispetto costituzionali, dei limiti territoriali e dei principi generali della legislazione dello Stato..., ma anche, e ciò costituisce la più grave menomazione della potestà legislativa regionale,... costretta ad uniformarsi ai principi fondamentali della legislazione statale, come obbliga a fare la sentenza n.9 del 17-26 gennaio 1957 della Corte costituzionale.


Art. 37 -


Art. 38 -

Un'altra prova dell'origine pattizia dello Statuto è data dall'art. 38, con il quale vennero riconosciuti in fatto e in diritto i torti finanziari, sociali ed economici inflitti all'Isola dall'Italia durante i primi 83 anni di dominazione scopertamente colonialista. Con esso lo Stato si impegnò a versare "annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale ," una somma da impiegarsi, in base a un piano economico, nella esecuzione di lavori pubblici. Questa somma non venne indicata vagamente, ma riferita e collegata ad un preciso parametro, per cui doveva essere tale da tendere "a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale" A tal fine, si doveva procedere "ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo".
Il pietoso o pietistico eufemismo della solidarietà nazionale, usato nella dizione della norma, non deve tuttavia lasciare nel lettore spazio a dubbi sulla ratio e sul fondamento giuridico sostanziale del titolo stesso. Esso, infatti, non intese stabilire tra le due parti, pietatis causa, il "il diritto dei Siciliani...a riceversi gratuitamente un'elargizione finanziaria annuale da parte dello Stato", ma l'impegno di quest'ultimo a dare (o restituire) ai Siciliani, sia pure gradualmente e sotto il manto di quella voce "umanitaria" o "patriottarda", quelle somme che secondo la storia erano state sottratte loro dal 1860 al 1943.
Lo Stato italiano dunque, al fondo della motivazione di questa sancita pattuizione, pose il sostanziale e doveroso riconoscimento del suo "debito" finanziario ed economico verso i Siciliani, travestendolo, com'era da attendersi, con il dominio della solidarietà nazionale.


Art. 40 - L'incameramento della valuta pregiata -

La totale inadempienza di questa norma, dalla cui attuazione poteva prendere le mosse il decollo dell'economia finanziaria dell'Isola, continua ad arrecare danni incalcolabili. - Per un intelligente "Programma di sviluppo industriale della Sicilia" approntato dopo lunghi studi da nove economisti di fama internazionale dell'Istituto Battelle di Ginevra e con la collaborazione di J. L'Huillier dell'Istituto di Studi Politici di Parigi, la Federazione degli Industriali dell'Isola, diretta allora da un "sicilianista" liberale, spese inutilmente oltre 200 milioni. Esso infatti venne ceduto al Centro Regionale di Studi e Ricerche, ma non potè essere realizzato, perchè alla Regione, per l'evidente mancanza di volontà politica dello Stato, mancarono i fondi di investimento e gli uomini giusti, ossia quegli uomini che avrebbero dovuto identificarsi con le esigenze del Popolo Siciliano e della sua Autonomia. -

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